ivdLa pubblicità di un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) indirizzata al pubblico (definita “pubblicità sanitaria”) è stata assoggettata ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute in un momento successivo rispetto ai dispositivi medici, precisamente con l’applicazione del Decreto Legislativo n. 219 del 24/04/2006 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”. In particolare la pubblicità degli IVD è prevista al titolo VIII (Pubblicità), art. 118, comma 14 del sopra citato decreto.

E’ possibile effettuare pubblicità sanitaria, ed è quindi necessario richiederne l’autorizzazione, solo per gli IVD utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario. Per questi ultimi è vietato effettuare pubblicità verso il pubblico.

L’assistenza fornita dalla Qua.Ser. S.r.l. alle aziende che vogliono effettuare pubblicità sanitaria consiste nelle seguenti attività:

1.preparare tutta la documentazione necessaria;
2.fornire istruzioni dettagliate per i necessari pagamenti;
3.consigliare eventuali modifiche ai messaggi pubblicitari
4.consegna della documentazione al Ministero della Salute;
5.assistenza in caso di richieste da parte del Ministero della Salute.