La pubblicità dei dispositivi medici è regolata dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997. In particolare tale articolo vieta la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario, e stabilisce che la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi medici diversi da quelli precedentemente citati è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Salute.

A tal fine, l’Azienda fabbricante o responsabile dell’immissione in commercio di un prodotto chiede il rilascio dell’autorizzazione a effettuare una pubblicità sanitaria presentando apposita richiesta al Ministero della Salute.

La QUASER S.r.l. offre i seguenti servizi:

  • Consulenza sulla normativa vigente
  • Esame puntuale della documentazione proveniente dall’Azienda, prima di essere presentata al Ministero della Salute
  • Predisposizione della domanda, presentazione della stessa al Ministero e iter burocratico fino all’ottenimento dell’autorizzazione
  • assistenza in caso di richieste da parte del Ministero della Salute