Legge n. 99/2009
l’art. 17 comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, S.O. n. 136, interviene sull’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e s.m. ampliando l’ambito della condotta rientrante nella “fallace indicazione di provenienza” di prodotti includendovi l’“uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origne senza indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese  o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera” e prevedendo altresì che “le falese e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.Si tiene a precisare che la scadenza per l’applicazione della Legge è il 15 agosto 2009. Si allega alla presente gli approndimenti svolti dal Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
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Art. 17, comma 4 legge n. 99/2009